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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
13 gennaio 2004
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in
particolare l'art. 8, comma 2; Visto il decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto l'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la decisione
della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione
dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative
a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003 che induce
ad integrare in tal senso le premesse del provvedimento; Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001,
con il quale e' stata attribuita al Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare
le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle
materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della societa'
dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni
pubbliche; Sentito il Ministro per la funzione pubblica; Sentito
il Garante per la protezione dei dati personali; Espletata la procedura
di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
D e c r e t a:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni
contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
Si intende, inoltre, per: a) testo unico, il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; b) Dipartimento, il dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro
organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
c) chiavi, la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'art.
22, comma 1, lettera b), del testo unico; d) impronta di una sequenza
di simboli binari (bit), la sequenza di simboli binari (bit) di
lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima
di una opportuna funzione di hash; e) funzione di hash, una funzione
matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli
binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile,
a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari
(bit) per le quali la funzione generi impronte uguali; f) evidenza
informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che puo' essere
elaborata da una procedura informatica; g) riferimento temporale,
informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad
uno o piu' documenti informatici; h) validazione temporale, il risultato
della procedura informatica, con cui si attribuisce, ad uno o piu'
documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi;
i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione
temporale.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del testo unico, le regole tecniche per la generazione, apposizione
e verifica delle firme digitali.
2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori
che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del
testo unico.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai
sensi del testo unico si applicano, oltre a quanto previsto dal
comma 2, anche le disposizioni di cui al titolo III.
4. I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di
validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo
IV.
5. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformita'
alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE,
e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati
specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Titolo II REGOLE TECNICHE DI BASE
Art. 3. Norme tecniche di riferimento
1. I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma
di cui all'art. 29-sexies del testo unico, devono essere conformi
alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale o
individuate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali
e le funzioni di hash sono individuati ai sensi del comma 1. 3.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro
tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato
e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una
firma, non produce gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, del
testo unico, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali
da attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti
o i dati nello stesso rappresentati.
Art. 4. Caratteristiche generali delle chiavi per
la creazione e la verifica della firma
1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma
puo' essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se il titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura
automatica, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte
le altre in suo possesso.
3. Se la procedura automatica fa uso di piu' dispositivi per apporre
la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una coppia
di chiavi diversa per ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica
della firma ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti
tipologie: a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione
e verifica delle firme apposte o associate ai documenti; b) chiavi
di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme
apposte o associate ai certificati qualificati, alle liste di revoca
(CRL) e sospensione (CSL), ovvero alla sottoscrizione dei certificati
relativi a chiavi di marcatura temporale; c) chiavi di marcatura
temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.
5. Non e' consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse da quelle previste, per ciascuna tipologia, dal precedente
comma 4.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, le chiavi di certificazione
di cui al comma 4, lettera b), possono essere utilizzate per altre
finalita' previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
7. La robustezza delle chiavi deve essere tale da garantire un adeguato
livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche.
Art. 5. Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata
mediante dispositivi e procedure che assicurino, in rapporto allo
stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicita' e
la robustezza della coppia generata, nonche' la segretezza della
chiave privata.
2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque
assicurare: a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti
dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati; b) l'equiprobabilita'
di generazione di tutte le coppie possibili; c) l'identificazione
del soggetto che attiva la procedura di generazione.
Art. 6. Modalita' di generazione delle chiavi
1. Le chiavi di certificazione possono essere generate esclusivamente
dal responsabile del servizio.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata, autonomamente
dal titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo sicuro per
la generazione delle firme, che deve essere rilasciato o indicato
dal certificatore.
4. Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per
la generazione delle firme, da lui fornito o indicato, presenti
le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 29-sexies
del testo unico e all'art. 9 del presente decreto.
5. Il titolare e' tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo
fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli
indicati dal certificatore stesso.
Art. 7. Conservazione delle chiavi
1. E' vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi
che la contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, e' consentito che le chiavi
di certificazione vengano esportate purche' cio' avvenga con modalita'
tali da non ridurre il livello di sicurezza. 3. Il titolare della
coppia di chiavi deve: a) conservare con la massima diligenza la
chiave privata o il dispositivo che la contiene al fine di garantirne
l'integrita' e la massima riservatezza; b) conservare le informazioni
di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo
contenente la chiave; c) richiedere immediatamente la revoca dei
certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi
di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso.
Art. 8. Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo
di firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso
da quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di
generazione deve assicurare: a) l'impossibilita' di intercettazione
o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta
durante l'esecuzione della procedura; b) il trasferimento della
chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo
di firma in cui verra' utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente
a questa attivita' ed adeguatamente protetto contro i rischi di
interferenze ed intercettazioni.
3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente
preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere
registrata nel giornale di controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero
sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione,
dell'autenticita' ed integrita' del software installato e dell'assenza
di programmi non previsti dalla procedura.
Art. 9. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione
della firma
1. In aggiunta a quanto previsto all'art. 29-sexies del testo unico,
la generazione della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo
sicuro di firma, cosi' che non sia possibile l'intercettazione della
chiave privata utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato esclusivamente
dal titolare prima di procedere alla generazione della firma.
3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione
e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per
la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, secondo i criteri indicati all'art. 53.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno
garantire: a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati
identificativi del dispositivo di firma utilizzato e la loro associazione
al titolare; b) la registrazione nel dispositivo di firma del certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma puo' prevedere,
per l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la registrazione,
nel dispositivo di firma, del certificato elettronico relativo alla
chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata
e' stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato
relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare;
6. La personalizzazione del dispositivo di firma e' registrata nel
giornale di controllo.
7. Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione
del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure
atte ad identificare il titolare di un dispositivo sicuro di firma
e dei certificati in esso contenuti.
Art. 10. Verifica delle firme digitali
1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati devono
fornire ovvero indicare almeno un sistema che consenta di effettuare
la verifica delle firme digitali.
Art. 11. Informazioni riguardanti i certificatori
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati
ai sensi del testo unico devono fornire al dipartimento le seguenti
informazioni e documenti: a) dati anagrafici ovvero denominazione
o ragione sociale; b) residenza ovvero sede legale; c) sedi operative;
d) rappresentante legale; e) certificati delle chiavi di certificazione;
f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata; g) manuale
operativo di cui al successivo art. 38; h) dichiarazione di impegno
al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i) dichiarazione di conformita'
ai requisiti previsti nel presente decreto; l) relazione sulla struttura
organizzativa; m) copia di una polizza assicurativa di copertura
dei rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
2. Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), d).
3. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni,
con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale
del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni,
in conformita' alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 12. Comunicazione tra certificatore e Dipartimento
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati
devono attenersi alle regole emanate dal Dipartimento per realizzare
un sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare
le informazioni previste dal presente decreto.
Art. 13. Generazione delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in
modo conforme a quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare
un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui
il certificato si riferisce.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi
di certificazione devono essere codificati in modo da non generare
equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.
Art. 14. Generazione dei certificati qualificati
1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'art.
29-bis del testo unico prima di emettere il certificato qualificato
il certificatore deve: a) accertarsi dell'autenticita' della richiesta;
b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento
della coppia di chiavi.
2. Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema
conforme a quanto previsto dall'art. 28.
3. L'emissione dei certificati qualificati deve essere registrata
nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora
della generazione.
4. Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato
tramite un riferimento temporale. Art. 15. Informazioni contenute
nei certificati qualificati
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27-bis del testo unico,
i certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) codice identificativo del titolare presso il certificatore; b)
tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.
2. Le informazioni personali contenute nel certificato sono utilizzabili
unicamente per identificare il titolare della firma elettronica,
per legittimare la sottoscrizione del documento informatico, nonche'
per indicare eventuali funzioni del titolare.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
devono essere codificati in modo da non generare equivoci relativi
al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.
4. Il certificatore determina il periodo di validita' dei certificati
qualificati in funzione della robustezza delle chiavi di creazione
e verifica impiegate e dei servizi cui essi sono destinati.
5. Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'art. 29-bis,
comma 2, lettera m) del testo unico, per un periodo non inferiore
a dieci anni dalla data di scadenza o revoca del certificato qualificato.
Art. 16. Revoca e sospensione del certificato qualificato
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29-septies del testo unico,
il certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal certificatore,
ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave
privata o del dispositivo per la creazione della firma.
Art. 17. Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi di
sottoscrizione
1. La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di sottoscrizione
viene effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo
codice identificativo in una delle liste di certificati revocati
e sospesi (CRL/CSL).
2. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della
segretezza della chiave privata, il certificatore deve procedere
tempestivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista
di revoca.
3. La revoca dei certificati e' annotata nel giornale di controllo
con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione
della nuova lista.
Art. 18. Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende
revocare un certificato qualificato deve darne preventiva comunicazione
al titolare, specificando i motivi della revoca nonche' la data
e l'ora a partire dalla quale la revoca e' efficace.
Art. 19. Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere inoltrata al certificatore
munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione
della sua decorrenza.
2. Le modalita' di inoltro della richiesta devono essere indicate
dal certificatore nel manuale operativo di cui al successivo art.
38.
3. Il certificatore deve verificare l'autenticita' della richiesta
e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste inoltrate con le modalita' previste dal
comma 2.
4. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile l'autenticita' della richiesta, procede alla sospensione del
certificato.
Art. 20. Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui
derivano i poteri di rappresentanza del titolare deve essere inoltrata
al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione
della sua decorrenza.
2. Il certificatore deve notificare la revoca al titolare.
3. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile l'autenticita' della richiesta, procede alla sospensione del
certificato.
Art. 21. Sospensione dei certificati qualificati
1. La sospensione del certificato qualificato e' effettuata dal
certificatore attraverso l'inserimento di tale certificato in una
delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
2. La sospensione dei certificati e' annotata nel giornale di controllo
con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.
Art. 22. Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore e' tenuto a motivare
contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, il certificatore
che intende sospendere un certificato qualificato deve darne preventiva
comunicazione al titolare specificando i motivi della sospensione
e la sua durata.
2. L'avvenuta sospensione del certificato qualificato deve essere
tempestivamente comunicata al titolare specificando la data e l'ora
a partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
deve procedere tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.
Art. 23. Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere inoltrata al certificatore
munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione
della sua durata.
2. Le modalita' di inoltro della richiesta devono essere indicate
dal certificatore nel manuale operativo.
3. Il certificatore deve verificare l'autenticita' della richiesta
e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste inoltrate con le modalita' previste dal
comma 2.
Art. 24. Sospensione su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da
cui derivano i poteri di rappresentanza del titolare, deve essere
inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione
della sua durata.
2. Il certificatore deve notificare la sospensione al titolare.
Art. 25. Sostituzione delle chiavi di certificazione
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del certificato relativo
a chiavi di certificazione il certificatore deve avviare la procedura
di sostituzione, generando, con le modalita' previste dall'art.
13, una nuova coppia di chiavi.
2. Il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova
chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia
coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto
con la chiave privata della nuova coppia.
3. I certificati generati secondo quanto previsto dal comma 2 debbono
essere inviati al dipartimento.
Art. 26. Revoca dei certificati relativi a chiavi
di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi: a) compromissione
della chiave privata, intesa come diminuita affidabilita' nelle
caratteristiche di sicurezza della chiave privata; b) guasto del
dispositivo di firma; c) cessazione dell'attivita'.
2. La revoca deve essere notificata entro ventiquattro ore al dipartimento
e a tutti i titolari di certificati qualificati firmati con la chiave
privata appartenente alla coppia revocata.
3. I certificati qualificati per i quali risulti compromessa la
chiave privata con cui sono stati sottoscritti devono essere revocati.
Art. 27. Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di certificazione per la generazione delle chiavi, la
generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro
dei certificati qualificati, devono essere conformi quanto meno
alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o equivalenti.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo
dei dispositivi di firma.
Art. 28. Sistema di generazione dei certificati qualificati
1. La generazione dei certificati qualificati deve avvenire su un
sistema utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati,
situato in locali adeguatamente protetti. 2. L'entrata e l'uscita
dai locali protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.
3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito,
limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale
autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento
da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.
4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione devono essere registrate
sul giornale di controllo.
Art. 29. Accesso del pubblico ai certificati
1. Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese
pubbliche.
2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico, ovvero comunicati
a terzi, esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato
e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonche'
i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione
del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per le sole finalita'
di applicazione delle norme che disciplinano la verifica e la validita'
della firma digitale.
Art. 30. Piano per la sicurezza
1. Il certificatore deve definire un piano per la sicurezza nel
quale devono essere contenuti almeno i seguenti elementi: a) struttura
generale, modalita' operativa e struttura logistica; b) descrizione
dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante
ai fini della sicurezza; c) allocazione dei servizi e degli uffici
negli immobili; d) elenco del personale e sua allocazione negli
uffici; e) attribuzione delle responsabilita'; f) algoritmi crittografici
o altri sistemi utilizzati; g) descrizione delle procedure utilizzate
nell'attivita' di certificazione; h) descrizione dei dispositivi
installati; i) descrizione dei flussi di dati; l) procedura di gestione
delle copie di sicurezza dei dati; m) procedura di gestione dei
disastri; n) analisi dei rischi; o) descrizione delle contromisure;
p) specificazione dei controlli.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il piano per la sicurezza,
sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore, deve essere
consegnato al dipartimento in busta sigillata.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono
essere consegnate al dipartimento in una busta sigillata, che verra'
aperta solo in caso di contestazioni, diversa da quella nella quale
e' contenuto il piano per la sicurezza.
4. Il piano per la sicurezza deve attenersi quanto meno alle misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate
ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Art. 31. Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo e' costituito dall'insieme delle registrazioni
effettuate automaticamente dai dispositivi installati presso il
certificatore, allorche' si verificano le condizioni previste dal
presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve essere associato un riferimento
temporale.
4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire
l'autenticita' delle annotazioni e consentire la ricostruzione,
con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai
fini della sicurezza.
5. L'integrita' del giornale di controllo deve essere verificata
con frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo devono essere
conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.
Art. 32. Sistema di qualita' del certificatore
1. Entro un anno dall'avvio dell'attivita' di certificazione, il
certificatore deve dichiarare la conformita' del proprio sistema
di qualita' alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme
equivalenti.
2. Il manuale della qualita' deve essere depositato presso il dipartimento
e reso disponibile presso il certificatore.
Art. 33. Organizzazione del personale del certificatore
1. L'organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione
deve prevedere almeno le seguenti funzioni: a) responsabile della
sicurezza; b) responsabile della generazione e custodia delle chiavi;
c) responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;
d) responsabile della generazione dei certificati; e) responsabile
della gestione del registro dei certificati; f) responsabile della
registrazione degli utenti; g) responsabile della sicurezza dei
dati; h) responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;
i) responsabile dei servizi tecnici; l) responsabile delle verifiche
e delle ispezioni (auditing); m) responsabile del sistema di riferimento
temporale.
2. E' possibile attribuire al medesimo soggetto piu' funzioni tra
quelle previste dal comma 1 purche' tra loro compatibili; sono in
ogni caso compatibili tra loro le funzioni specificate nei sotto
indicati raggruppamenti: a) generazione e custodia delle chiavi,
generazione dei certificati, personalizzazione dei dispositivi di
firma, crittografia, sicurezza dei dati; b) registrazione degli
utenti, gestione del registro dei certificati, crittografia, sicurezza
dei dati, sistema di riferimento temporale.
Art. 34. Requisiti di competenza ed esperienza del
personale
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art.
33 deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'analisi,
progettazione e conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione
deve essere previsto un apposito corso di addestramento.
Art. 35. Formato dei certificati qualificati
1. I certificati qualificati e le informazioni relative alle procedure
di sospensione e di revoca devono essere conformi alla norma ISO/IEC
9594-8:2001 e successive evoluzioni.
Art. 36. Formato della firma
1. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato qualificato
corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.
Art. 37. Codice di emergenza
1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve
fornire al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare in
caso di emergenza per confermare l'autenticita' della eventuale
richiesta di sospensione del certificato.
2. In caso di emergenza e' possibile richiedere la sospensione immediata
di un certificato qualificato utilizzando il codice previsto al
comma 1. La richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando
una delle modalita' previste dal certificatore.
3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare
la segretezza del codice di emergenza.
Art. 38. Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore
che rilascia certificati qualificati nello svolgimento della sua
attivita'.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento
e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile
per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni: a)
dati identificativi del certificatore; b) dati identificativi della
versione del manuale operativo; c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e
dei richiedenti la verifica delle firme; e) definizione delle responsabilita'
e delle eventuali limitazioni agli indennizzi; f) indirizzo del
sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe; g) modalita'
di identificazione e registrazione degli utenti; h) modalita' di
generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della firma;
i) modalita' di emissione dei certificati; l) modalita' con cui
viene espletato quanto previsto all'art. 27-bis, comma 1, lettera
a) del testo unico; m) modalita' di sospensione e revoca dei certificati;
n) modalita' di sostituzione delle chiavi; o) modalita' di gestione
del registro dei certificati; p) modalita' di accesso al registro
dei certificati; q) modalita' di protezione della riservatezza;
r) modalita' per l'apposizione e la definizione del riferimento
temporale; s) modalita' operative per l'utilizzo del sistema di
verifica delle firme di cui all'art. 10, comma 1; t) modalita' operative
per la generazione della firma digitale.
Art. 39. Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati in conformita' con quanto
disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art.
14, comma 2, del testo unico.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da
un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio
manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del testo unico.
3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del
presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN),
di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un
minuto primo.
4. Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi
di validazione temporale: a) il riferimento temporale contenuto
nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272; b) il riferimento
temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei
documenti in conformita' alle norme vigenti; c) il riferimento temporale
ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata ai sensi dell'art.
14 del testo unico.
Titolo III
ULTERIORI REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI
Art. 40. Obblighi per i certificatori accreditati
1. Il certificatore deve generare un certificato qualificato per
ciascuna delle chiavi di firma elettronica avanzata utilizzate dal
dipartimento per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori
e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.
2. Il certificatore garantisce l'interoperabilita' del prodotto
di verifica di cui all'art. 10 ai documenti informatici sottoscritti
con firma digitale emessa dalla struttura di certificazione della
Rete unitaria della pubblica amministrazione e successive modifiche
tecniche e organizzative.
3. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta
dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione
di cui all'art. 41, comma 1, lettera f), che deve rendere accessibile
per via telematica.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere
il riconoscimento di cui all'art. 28, comma 1 del testo unico, devono
svolgere la propria attivita' in conformita' con quanto previsto
dalle regole per il riconoscimento e la verifica del documento elettronico.
Art. 41. Elenco pubblico dei certificatori accreditati
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal dipartimento
ai sensi del testo unico, contiene per ogni certificatore accreditato
le seguenti informazioni: a) denominazione; b) sede legale; c) rappresentante
legale; d) nome X.500; e) indirizzo internet; f) lista dei certificati
delle chiavi di certificazione; g) manuale operativo; h) data di
accreditamento volontario; i) data di cessazione ed eventuale certificatore
sostitutivo.
2. L'elenco pubblico e' sottoscritto e reso disponibile per via
telematica dal dipartimento.
3. Il dipartimento provvede all'aggiornamento della lista dei certificati
delle chiavi di certificazione e a rendere la stessa disponibile
ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'art. 40, comma
3.
4. L'elenco pubblico e' sottoscritto dal Capo del dipartimento o
dal dirigente da lui designato, mediante una firma elettronica avanzata,
generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una
firma.
5. Sulla Gazzetta Ufficiale e' dato avviso: a) della costituzione
dell'elenco di cui al comma 4; b) dell'indicazione del soggetto
preposto alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma
4; c) del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche
relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi dedicated
hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA- 1 e dedicated
hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160, definiti
nella norma ISO/IEC 10118-3:1998; d) con almeno novanta giorni di
preavviso, della scadenza delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico; e) della revoca delle chiavi utilizzate per
la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenute per ragioni
di sicurezza, ovvero a seguito di sostituzione dei soggetti designati
ai sensi della lettera b).
6. Fino alla certificazione delle chiavi da parte del dipartimento
ai sensi dell'art. 29-quinquies del testo unico si utilizzano, per
la sottoscrizione dell'elenco pubblico, le chiavi di sottoscrizione
di soggetti designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
Art. 42. Rappresentazione del documento informatico
1. Il certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati
del documento informatico e le modalita' operative a cui il titolare
deve attenersi per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 3,
comma 3.
Art. 43. Limitazioni d'uso
1. Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato,
e' tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni
d'uso.
Titolo IV
REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E PER LA PROTEZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 44.
Validazione temporale
1. Una evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale
con la generazione di una marca temporale che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico
sicuro in grado di: a) mantenere la data e l'ora conformemente a
quanto richiesto dal presente decreto; b) generare la struttura
di dati secondo quanto specificato negli articoli 45 e 48; c) sottoscrivere
digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).
Art. 45. Informazioni contenute nella marca temporale
1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente; b) numero di serie della marca
temporale; c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica
della marca; e) data ed ora di generazione della marca; f) identificatore
dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta dell'evidenza
informatica sottoposta a validazione temporale; g) valore dell'impronta
dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale puo' inoltre contenere un identificatore dell'oggetto
a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).
Art. 46. Chiavi di marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale
deve essere univocamente associata ad un sistema di validazione
temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con
la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere
sostituite ed un nuovo certificato deve essere emesso dopo non piu'
di un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del
loro periodo di validita' e senza revocare il corrispondente certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura
temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione appositamente
generate.
4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono
essere generate esclusivamente dai responsabili dei rispettivi servizi.
Art. 47. Gestione dei certificati e delle chiavi
1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art.
46, comma 3, per sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di
marcatura temporale, si applica quanto previsto per le chiavi di
certificazione utilizzate per sottoscrivere certificati relativi
a chiavi di sottoscrizione.
2. I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura temporale,
oltre ad essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive
evoluzioni, devono contenere l'identificativo del sistema di marcatura
temporale che utilizza le chiavi.
Art. 48. Precisione dei sistemi di validazione temporale
1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con
una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla
scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento
della sua generazione.
2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate
con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).
Art. 49. Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro
operativo su di un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente
registrati gli eventi per i quali tale registrazione e' richiesta
dal presente decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare
il funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile
con i requisiti del presente decreto, ed in particolare con quello
di cui all'art. 48, comma 1, deve essere annotato sul registro operativo
e causare il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione temporale puo' essere rimosso
esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.
4. La conformita' ai requisiti di sicurezza specificati nel presente
articolo deve essere verificata secondo criteri di sicurezza almeno
equivalenti a quelli previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza
dei meccanismi HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 3 della norma
ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente
riconosciuti come equivalenti.
Art. 50. Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile
per un periodo non inferiore a cinque anni ovvero, su richiesta
dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste
dal certificatore.
2. La marca temporale e' valida per l'intero periodo di conservazione
a cura del fornitore del servizio.
Art. 51. Richiesta di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo,
le procedure per l'inoltro della richiesta di validazione temporale.
2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale
le marche temporali debbono fare riferimento.
3. L'evidenza informatica puo' essere sostituita da una o piu' impronte,
calcolate con funzioni di hash previste dal manuale operativo. Debbono
essere comunque accettate le funzioni di hash basate sugli algoritmi
dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1 e
dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160,
definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998.
4. Il certificatore ha facolta' di implementare il sistema di validazione
temporale in modo che sia possibile richiedere l'emissione di piu'
marche temporali per la stessa evidenza informatica. In tal caso
debbono essere restituite marche temporali generate con chiavi diverse.
5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo
di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione
della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore
al minuto primo.
Art. 52. Estensione della validita' del documento
informatico 1. La validita' di un documento informatico, i cui effetti
si protraggano nel tempo oltre il limite della validita' della chiave
di sottoscrizione, puo' essere estesa mediante l'associazione di
una marca temporale.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53. Norme transitorie 1. In attesa della pubblicazione
degli algoritmi per la generazione e verifica della firma digitale
secondo quanto previsto dall'art. 3, i certificatori accreditati
ai sensi dell'art. 28 del testo unico, devono utilizzare l'algoritmo
RSA (Rivest-Shamir-Adleman) con lunghezza delle chiavi non inferiore
a 1024 bit. 2. In attesa della pubblicazione delle funzioni di hash
secondo quanto previsto dall'art. 3, i certificatori accreditati
ai sensi dell'art. 28 del testo unico devono utilizzare uno dei
seguenti algoritmi, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998 e
successive evoluzioni: a) dedicated hash-function 3, corrispondente
alla funzione SHA-1; b) dedicated hash-function 1, corrispondente
alla funzione RIPEMD-160. 3. In attesa che la Commissione europea,
secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE,
indichi i livelli di valutazione relativamente alla certificazione
di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma
prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, tale certificazione e' effettuata secondo criteri non inferiori
a quelli previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH
dell'ITSEC, o dal livello EAL 4 della norma ISO/IEC 15408 o superiori.
Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente riconosciuti
come equivalenti. 4. Il dipartimento disciplina con circolare il
riconoscimento e la verifica del documento elettronico; fino all'emanazione
della prima circolare continueranno ad applicarsi le regole vigenti
adottate dall'Autorita' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 54. Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999,
n. 87.
Roma, 13 gennaio 2004
p. Il Presidente: Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 3, foglio n. 16.-
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