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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004,
n.117 (2)
Regolamento concernente la diffusione della carta
nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8,lettera
b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8,lettera
b), della legge
Art. 16 gennaio 2003, n. 3.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre
1999, n. 437;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 9 settembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24
novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni;
b) carta di identita' elettronica: la carta d'identita'
elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del
Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici
di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26;
d) dati identificativi del titolare: il nome, il
cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza
al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice
fiscale;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali
dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale
delle anagrafi;
g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali
dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle
anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il
seguente:
«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione
del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi
dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). -
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
d'identita' elettronica, del documento d'identita' elettronico e
della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato
a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo
anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti,
occorrenti per la firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati
e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche
e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento
di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita'
di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Il testo dell'art. 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), e' il seguente:
«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 117,
sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente
le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) (omissis);
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
c)-i) (omissis).
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta
dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940,
n. 149.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), e' il seguente:
«Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identita'
elettronica). - 1. All'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi
(INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di
gestione dei dati anagrafici. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA".
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'art. 103 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del
piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali
e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri
per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione
del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), nonche' alla sperimentazione della
carta d'identita' elettronica, si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art.
103.
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma
2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio
anagrafico, all'INA ed alla carta d'identita' elettronica e all'unita'
previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati,
da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al
comma 2.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre
1999, n. 437, recante: Regolamento recante caratteristiche e modalita'
per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento
di identita' elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 novembre 1999, n. 277.
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e dell'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari,
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
«4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936,
n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio
1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988,
n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n.
936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro
dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali
in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art.
8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti
e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini
della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della
Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei
costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure
dell'art. 47.».
Art. 2.
Rilascio della carta nazionale dei servizi
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della
carta d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche amministrazioni
interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi
in rete delle pubbliche amministrazioni.
2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato,
le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa
identificazione del titolare, secondo le modalita' e le caratteristiche
definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo
9.
3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale
dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici
resi
disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica
della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto
richiedente non sia in possesso della carta di identita' elettronica.
In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto
richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica,
l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia
il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio
e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine
di formare ed aggiornare la lista di emissione.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei
dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi
comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale
durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni
all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi,
affinche' la interdica.
5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3,
i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice
nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo
e terzo periodo e 4.
6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale
dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono.
Art. 3.
Caratteristiche della carta nazionale dei servizi
1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato
di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura
l'autenticita' delle informazioni necessarie per l'identificazione
in rete del titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato
da un certificatore accreditato di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite
dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. La carta nazionale dei servizi contiene:
a) i dati identificativi del titolare;
b) il codice numerico di identificazione della carta, nonche' le
date del suo rilascio e della sua scadenza.
4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile,
sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI»
ed il nome della pubblica amministrazione che l'ha emessa.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, lettera z),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico
si intende per:
a)-v) (Omissis);
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore
accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea
ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE,
nonche' ai sensi del presente testo unico; ».
Art. 4.
Dati eventuali della carta nazionale dei servizi
1. La carta puo' contenere eventuali informazioni
di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche
amministrazioni per attivita' amministrative e per l'erogazione
dei servizi al cittadino, cui si puo' accedere tramite la carta,
salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi,compreso
il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare
in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare
la sua legittimazione al servizio, secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice
in materia di protezione dei dati personali», e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2003, n. 174.
Art. 5.
Validita' temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi
1. La carta nazionale dei servizi ha la validita'
temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non
superiore a sei anni.
2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari
della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio.
Art. 6.
Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi
1. Le procedure di interdizione dell'operativita'
della carta nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto
o di variazione dei dati identificativi del titolare, sono definite
dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
2. Dopo l'interdizione l'amministrazione puo', a richiesta, rilasciare
una nuova carta nazionale dei servizi.
Art. 7.
Ulteriori attivita' connesse al rilascio della carta nazionale dei
servizi
1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica
secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo
9.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
- CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei
servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed
effettua controlli di qualita' sulle procedure e sui dati utilizzati
per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso,
richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme
restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione
della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da
emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2002, n. 10.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche), e' il seguente:
«1. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una
firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva
1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema nazionale
per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle
comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle
finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare
i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali,
anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore
suddetto.».
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni
previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle
anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta
nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale
delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi e' rilasciata secondo
le modalita' di cui al presente articolo.
2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale
dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi
del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la
data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle
anagrafi.
3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione
dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi
del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di
rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i
dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice
nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza
e all'amministrazione fiscale perche' convalidino i dati di rispettiva
competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice
medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati
identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala
all'amministrazione emittente la necessita' di attivarsi nei confronti
dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei
dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi
comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale
durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni
all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi,
affinche' la interdica.
5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo
del possesso della carta d'identita' elettronica e' effettuata,
dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi,
limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identita'
elettronica, previo accordo con i comuni interessati.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 4, della legge
24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente): «4. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA.».
Art. 9.
Regole tecniche
1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di
carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e
ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta
nazionale dei servizi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale
dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Nota all'art. 9:
- Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
si vedano le note alle premesse.
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