PORTATORI DI HANDICAP - CASSA INTEGRAZIONE - Quando viene sospeso l’obbligo di assunzione
La richiesta di ammortizzatori sociali straordinari e l’avvio di una procedura collettiva di riduzione di personale sono chiari segnali di difficoltà o di crisi aziendale che influenzano significativamente le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, specialmente quando l’azienda interessata non rispetta le disposizioni della Legge n. 68/1999.
Secondo l’art. 3, comma 5 di questa specifica normativa, l’assunzione obbligatoria di portatori di handicap riguarda i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti.
La differenza tra CIGO e CIGS consiste nella durata della cassa integrazione12. La CIGS può essere richiesta anche per la riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale, e la domanda può essere presentata anche quando questa decisione sia da imputare al datore di lavoro1. La CIGO, invece, deve essere richiesta all’Inps e viene pagata materialmente dall’Istituto2. La CIGS, invece, deve essere richiesta al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali2.
In caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali straordinari (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CGIS), come disciplinato dall’art. 21 del D.L.vo n. 148/2015, l‘avviamento obbligatorio dei disabili viene sospeso per tutta la durata dell’ammortizzatore sociale, limitatamente all’ambito provinciale dell’unità produttiva interessata al trattamento di CIGS. Tale sospensione è proporzionale alle carenze risultanti dal prospetto di denuncia delle unità carenti.
La sospensione parziale degli obblighi occupazionali si applica anche alle imprese che ricorrono ai Fondi bilaterali, al FIS, e ad altri Fondi previsti dagli articoli 26, 27, 29 e 40 del D.L.vo n. 148/2015, come chiarito dall’interpello n. 38 del 12 settembre 2008 del Ministero del Lavoro.
In tal caso, la sospensione deve essere comunicata ai servizi per il collocamento competenti, allegando la documentazione necessaria e il decreto ministeriale di concessione dell’ammortizzatore.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), la legge non prevede la sospensione degli obblighi di assunzione dalle liste di collocamento mirato, poiché la CIGO, concessa per crisi temporanea, non implica un intervento strutturale come la CIGS. In tali situazioni, l’azienda dovrà sottoscrivere una convenzione con i servizi competenti al fine di posticipare gli avviamenti delle unità carenti.
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